In Italia la primogenitura del vino novello va ex-aequo ad Angelo
Gaja negli anni '70 con il «Vinot» ed al «S.Giocondo»
di Giacomo Tachis per i Marchesi Antinori, ma oggi il fenomeno conta
quasi 330 produttori per circa 19 milioni di bottiglie. A differenza
dei cugini francesi, nel nostro Paese si utilizzano un po' tutti
i vitigni (sono 59 quelli previsti dai vari disciplinari) con prevalenza
di Merlot, Cabernet Sauvignon e Sangiovese, ma a fare la parte del
leone è soprattutto il Nord, con 6 bottiglie su 10.
Questo vino particolare è stato disciplinato per legge nel
1999, con successive modificazioni, e si produce con il processo
di macerazione carbonica, una tecnica che tende ad esaltare le caratteristiche
di freschezza e di sentore fruttato, regalando un prodotto molto
apprezzato e beverino. I grappoli interi sono posti all'interno
di apposite vasche da 50-70hl, nelle quali dopo aver prodotto il
vuoto d'aria viene immessa CO2, a 30° per 7-14gg. I grappoli
che si trovano sul fondo delle vasche vengono schiacciati dalla
massa d'uva e liberano il mosto. I lieviti indigeni migrano dalla
buccia alla polpa alla ricerca di ossigeno ed acqua, innescando
un processo di fermentazione intracellulare. Al termine del ciclo
si procede alla vinificazione in rosso, con una lieve pigiatura
e un'ulteriore fermentazione di 3-4gg.
Per l'assenza quasi totale di tannino il vino prodotto in questa
maniera non è particolarmente longevo, e induce gli addetti
ai lavori a promuoverlo in modo massiccio, così da venderlo
e consumarlo in tempi brevi (non più di 5-6 mesi dall'uscita).
Dal punto di vista del marketing si è trattato senza dubbio
di una scelta vincente, perché il vino novello ha contribuito
ad avvicinare i giovani dapprima al vino e in seguito al vino di
qualità. Il novello ha però anche i suoi detrattori,
poiché rappresenta in qualche misura una realtà contraddittoria.
Il disciplinare di legge obbliga infatti il ricorso alla macerazione
carbonica per il 30% delle uve (mentre il Beaujolais richiede il
100%), ma ammette l'utilizzo della vinificazione tradizionale per
il resto dell'uvaggio. Non solo, per il 55% del prodotto la legge
consente l'utilizzo del vino rimasto in cantina un anno prima, e
si potrebbe avere il sospetto che i produttori sfruttino il fenomeno
per l'economia dell'azienda.
Forse proprio per questa ragione, oppure solamente per un po' di
snobismo, alcuni grandi produttori dichiarano che il novello non
lo produrranno mai, perché altrimenti danneggerebbe l'immagine
dei loro vini di punta.
D.M. 13 luglio 1999.
Nuove disposizioni per la produzione, la commercializzazione e l'immissione
al consumo dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica tipica designati con la qualificazione "novello":
La gradazione minima è 11% vol, il limite massimo di zuccheri
riduttori residui non deve superare i 10g/l, il termine ultimo per
l'imbottigliamento è il 31 dicembre dello stesso anno della
vendemmia, mentre la commercializzazione non può avvenire
prima delle ore 0:01 del 6 novembre, giorno del dèblocage
(solo nell'ambito di manifestazioni espositive e promozionali è
consentito porre in degustazione i vini "novelli" a partire
dalle ore 0:01 del 5 novembre dell'annata di produzione delle uve;
il Beaujolais Nouveau francese, invece, si potrà assaggiare
solo a partire dal terzo giovedì di novembre).
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